Rimozione amianto: credito di imposta del 50% per chi bonifica

In caso di approvazione, a partire dal 2016, sarà previsto un credito di imposta per chi deciderà di bonificare edifici e beni produttivi contaminati da amianto. Un credito di imposta del 50% per aiutare chi decide di bonificare edifici e beni produttivi dall’amianto: è questo l’obiettivo di un emendamento presentato dal Governo al Collegato Ambientale allo studio del Senato per l’approvazione definitiva. In caso di approvazione, gli imprenditori che, a partire dal 2016, dovessero avviare interventi di rimozione e smaltimento di strutture in amianto, potranno beneficiare di un credito di imposta del 50% sulle spese sostenuto, a partire dai 20mila euro. Questi bonus verranno finanziati con una spesa di più di 17 milioni di euro suddivisa in tre tranche annuali da 5,667 milioni di euro l’anno, dal 2017 al 2019. Il credito di imposta sarà ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e non inciderà né sulla formazione del reddito, né sull’imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap). Nell’emendamento anti-amianto il Governo ha inserito anche la proposta della creazione di un Fondo per la progettazione degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto: in tal senso la dotazione finanziaria è di circa 17,5 milioni di euro, di cui 5,536 milioni di euro per il 2015 e 6,018 milioni di euro sia per il 2016 che per il 2017. A regolare il funzionamento del Fondo sarà un decreto del Ministero dell’Ambiente che individuerà anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi al finanziamento. Secondo i dati aggiornati al novembre 2014 i siti da bonificare in Italia sono oltre 35mila.534745721-586x388

© Foto Getty Images

Fonte: ecoblog.it

Rimozione amianto e fotovoltaico, l’accoppiata conviene ancora!

Senza Conto Energia non c’è più la possibilità di ripagarsi la rimozione e lo smaltimento dell’eternit grazie al fotovoltaico? Abbiamo indagato, scoprendo che, grazie alle detrazioni fiscali, la convenienza per le famiglie e per le imprese rimane.
È dagli anni ’40 del secolo scorso che si sa per certo che l’amianto è una sostanza estremamente pericolosa, le cui fibre, se respirate o ingerite, possono provocare tumori, ma solo nel 1992 l’Italia ha proibito con un’apposita legge la produzione e l’uso di prodotti che lo contengono e obbliga alla rimozione dall’ambiente di questo minerale, in Italia presente soprattutto nei manufatti di Eternit, miscela di cemento-amianto, con cui sono stati realizzati nei decenni scorsi centinaia di chilometri quadri di coperture. Da allora, però, delle 32 milioni di tonnellate di Eternit che si stima essere in circolo in Italia, anche nei tetti di 3000 scuole, ne sono state rimosse e smaltite legalmente appena il 2%, mentre non si conosce ancora con precisione dove sia il restante 98%, perché non esiste un completo censimento nazionale, mentre le Regioni procedono in questo campo in ordine sparso.  Un’ottima idea per far sparire da sopra le nostre teste l’amianto, in realtà l’Italia l’aveva avuta negli anni scorsi, quando con i vari Conto Energia, avevano riservato un incentivo maggiore del normale, a chi, approfittava della rimozione di un tetto di Eternit, per l’installazione di un impianto fotovoltaico. A fine 2012, grazie a questa possibilità, di cui avevano approfittato soprattutto nel Nord e Centro Italia, erano stati risanati 26.000 tetti con amianto, per una superficie di 20 kmq e una potenza elettrica ottenuta di circa 2,5 GW.

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Da luglio 2013, gli incentivi al solare FV sono finiti. Con essi è dunque sparita la possibilità di ripagarsi rimozione e corretto smaltimento grazie all’elettricità prodotta dal sole?
Per le famiglie, esiste la possibilità di usare la detrazione del 50% sui lavori di ristrutturazione domestica che, oltre al fotovoltaico, è utilizzabile anche per la rimozione dell’amianto. Ma visto che l’amianto è pericoloso a tutte le latitudini, forse, per rendere più semplice e spedita la sua rimozione dai capannoni italiani, si potrebbe valutare l’ipotesi di dare uno sconto fiscale simile a quello destinato alle famiglie anche alle imprese, calcolandolo in modo che si recuperi, in tempi ragionevoli, sia la spesa dell’impianto che quella del risanamento del tetto, e tenendo conto che le imprese, normalmente, possono auto-consumare ben più delle famiglie e che quindi potrebbe bastare anche uno sconto più ridotto. L’idea sembra essere condivisa dallo stesso Piano Nazionale Amianto, ideato dal governo Monti per censire e rimuovere la pericolosa sostanza almeno nei luoghi più sensibili, dove si legge: “Il reperimento delle risorse finanziarie può essere coadiuvato da interventi di defiscalizzazione delle attività di bonifica. Ad esempio, il sistema incentivante per la sostituzione delle coperture con pannelli fotovoltaici ha già dato ottimi risultati in quelle regioni che lo hanno praticato”.

 

Fonte: qualenergia

Rimozione amianto: cosa fare in presenza di Eternit e manufatti in asbesto

Quando occorre effettuare una valutazione, cosa occorre fare a valutazione ultimata e a chi rivolgersi se il manufatto non è di nostra proprietà 

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La presenza di manufatti in cemento-amianto è una spiacevole sorpresa con le quali l’Italia si trova spesso a fare i conti dopo l’utilizzo diffuso e indiscriminato che si è fatto di questo materiale, specialmente a partire dal secondo dopoguerra. L’esposizione alle fibre di amianto può provocare l’asbestosi e il mesotelioma, due malattie dell’apparato respiratorio fortemente debilitanti. I rischi sono correlati allo stato di conservazione del manufatto e alla sua compattezza.

L’amianto è fuori commercio dal 1994, dunque per evitare inutili allarmismi quando ci si trova al cospetto di tetti ondulati simili a quelli in Eternit, può essere utile verificare se vi sia la marcatura Asbestos Free. Secondo il D.M. 06.09.94 “Norme e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, la verifica dello stato di conservazione del manufatto è un obbligo del proprietario che deve rivolgersi a un tecnico qualificato iscritto ad un albo o a un ordine professionale tecnico. Definito un valore di indice specifico per il manufatto e conclusasi la valutazione le opzioni sono tre:

1)    Il manufatto è in buone condizioni, quindi se ne prevede una valutazione periodica come da indicazioni del tecnico (almeno annuale);

2)    Il manufatto necessita di manutenzione, dunque la valutazione dovrà indicare le modalità d’intervento, la tempistica e il calendario delle verifiche periodiche dello stato di manutenzione;

3)    Il manufatto deve essere rimosso, quindi la valutazione deve prevedere la tempistica per l’esecuzione dell’intervento che deve comunque essere effettuato entro un anno dalla valutazione.

Ma la segnalazione o l’esposto possono venire anche da un cittadino che non sia proprietario ma che si senta comunque minacciato dalla presenza di amianto. In questo caso può inviare una segnalazione al Comune nel cui territorio è posta la struttura indicando: indirizzo, tipologie e dimensioni del manufatto, proprietà (qualora la conosca) e allegare eventuali fotografie. A quel punto spetterà al Sindaco, come massima autorità sanitaria sul territorio, prendere atto della segnalazione erichieder l’intervento di Asl o Arpa.

Fonte:  Arpat Toscana