La legge prevede la possibilità di delegare la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto ad un altro soggetto, il terzo responsabile, purché questi sia dotato di sufficienti competenze tecniche ed organizzative. Il terzo responsabile deve essere, infatti, una ditta che possieda almeno l’abilitazione, rilasciata dalla Camera di Commercio o dall’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge n. 46 del 1990. Per gli impianti individuali, l’occupante dell’alloggio rimane responsabile del rispetto delle norme relative alle temperature interne dell’alloggio e ai periodi di accensione dell’impianto, anche se decide di affidare le altre responsabilità ad un terzo responsabile.
DELEGA
L’Amministratore o l’occupante dell’alloggio può quindi scegliere tra:
- • delegare una ditta (almeno qualificata ai sensi della legge n. 46 del 1990) nominandola terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto; in questo caso è obbligatorio redarre e sottoscrivere, da parte del terzo responsabile, un atto di assunzione delle responsabilità e consegnarne copia all’amministratore o all’occupante l’alloggio; il terzo responsabile è tenuto a comunicare all’Ente Locale competente la propria nomina e anche le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico;
- • mantenere la responsabilità dell’impianto ed affidare ad una ditta (almeno qualificata ai sensi della legge n. 46 del 1990) il controllo la manutenzione e le verifiche strumentali periodiche. In questo caso l’amministratore o l’occupante dell’alloggio provvederà a riportare sul libretto di centrale (di impianto) i risultati delle verifiche eseguite dalla ditta.
VERIFICA DEL RENDIMENTO
Le verifiche strumentali che la legge impone di fare periodicamente consistono nella misura della temperatura dei fumi che fuoriescono dalla caldaia, del loro contenuto di ossigeno o di anidride carbonica (CO2), di monossido di carbonio (CO), di particelle incombuste. I valori rilevati servono per calcolare il rendimento di combustione della caldaia, cioè il suo grado di efficienza.
È evidente che una caldaia poco efficiente spreca energia ed è per questo che sono stati fissati, in base alla potenza della caldaia, dei limiti minimi di rendimento. Se il rendimento della caldaia, misurato con le analisi strumentali, scende al di sotto di tali limiti si deve intervenire con la manutenzione oppure, in ultima analisi, si deve procedere alla sostituzione della caldaia stessa. Le caldaie, che non rispondano ai valori minimi di rendimento neanche in seguito agli interventi di manutenzione, devono essere sostituite entro 300 giorni.
CONTROLLO E MANUTENZIONE
Per sfruttare al meglio l’energia contenuta nel combustibile, per garantire la sicurezza e proteggere l’ambiente, l’impianto di riscaldamento deve essere ben tenuto e correttamente regolato. Proprio per questo la legge impone che su tutti gli impianti, almeno una volta all’anno, venga effettuato un intervento di controllo e manutenzione eseguito secondo quanto richiesto dalle norme UNI e CEI e secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione della caldaia.
REQUISITI
L’incaricato della manutenzione deve avere i requisiti di legge per poter intervenire sull’impianto e riparare tutti gli eventuali malfunzionamenti. Deve quindi essere una ditta abilitata ai sensi della legge n. 46 del 1990.
OPERAZIONI
Il manutentore deve eseguire il controllo e la eventuale manutenzione dell’impianto (e non della sola caldaia) conformemente alle istruzioni tecniche fornite dal costruttore l’impianto, o in mancanza di queste, secondo le istruzioni dei fabbricanti i componenti dell’impianto termico e, se anche queste non disponibili, secondo le prescrizioni delle normative UNI e CEI vigenti. La nuova normativa (D.P.R. 551/99) fornisce un modulo di rapporto di controllo tecnico (allegato H) nel quale sono riportate le principali operazioni che, almeno una volta l’anno, il manutentore deve compiere in mancanza di specifiche indicazioni. Al termine dell’intervento, il manutentore deve compilare e sottoscrivere un rapporto che anche il responsabile dovrà sottoscrivere per ricevuta e conservarne copia insieme alla documentazione di impianto. Nel caso di impianti autonomi questo rapporto di controllo e manutenzione, si identifica con l’allegato H al D.P.R. 551/99. I principali riferimenti normativi sulle operazioni di manutenzione sono i seguenti:
- • Impianti autonomi: UNI 7129, UNI 7131, UNI 10436;
- • Impianti centralizzati: UNI 9317, UNI 8364, UNI 10435.
CHI VERIFICA?
LE PROVINCE
I compiti di verifica sull’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici negli edifici sono stati affidati alle Province dal decreto legislativo “Bassanini” (D. L. 112/98). Tuttavia, le leggi regionali attuative del decreto e i Piani Energetici Regionali, possono disporre diversamente, attribuendo le verifiche anche ai Comuni (se superano i 40.000 abitanti). Per questo motivo, per ulteriori informazioni è opportuno rivolgersi presso l’ufficio competente della propria Provincia o del proprio Comune.
L’ENEA
Le ditte convenzionate con gli Enti locali ed incaricate dei controlli non possono, nel contempo svolgere la funzione di responsabili di impianto e devono essere tecnicamente idonee a svolgere il compito affidato. L’ENEA svolge corsi di formazione per l’aggiornamento professionale di tali tecnici, e, su richiesta degli Enti locali ne accerta l’idoneità tecnica.
DICHIARAZIONE
L’impegno richiesto agli Enti Locali per questi controlli è sicuramente gravoso. Pertanto la legge consente che, per gli impianti autonomi, sia possibile inviare all’ente locale competente il rapporto di controllo tecnico (allegato H) debitamente compilato. In questo caso i controlli saranno effettuati con cadenza biennale solo ad un campione degli impianti corrispondenti ai rapporti di controllo pervenuti. Saranno comunque controllati tutti gli impianti centralizzati e gli impianti autonomi di cui non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico.
SANZIONI
Le sanzioni a carico del responsabile dell’impianto che non rispetti il D.P.R. n. 412 del 1993 sono elevate: da 516‐2.600,00 Euro.
Fonte: web