Legge di Bilancio, le novità per il Trasporto Pubblico Locale e l’ambiente

Nel testo definitivo della Legge di Bilancio tornano le detrazioni fiscali per gli abbonamenti ai mezzi pubblici di trasporto.http _media.ecoblog.it_8_87a_legge-di-bilancio-le-novita-per-il-trasporto-pubblico-locale-e-lambiente

 

Con un limite di 250 euro di importo, nel testo definitivo della Legge di Bilancio per il 2018 tornano le detrazioni fiscali per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale (TPL). I pendolari che faranno l’abbonamento ad autobus, metropolitane o altri mezzi del TPL potranno detrarre il 19% dei costi di abbonamento fino a un massimo di 250 euro l’anno. La detrazione è valida anche per i datori di lavoro che pagano le spese di trasporto ai propri dipendenti e riguarda sia il trasporto regionale che quello interregionale. Ci sono anche altre novità, nella stessa manovra, in favore dell’ambiente. Come l’ecobonus per gli infissi, il piano per gli invasi idrici, il fondo per la bonifica dei rifiuti radioattivi e le detrazioni sulle assicurazioni contro le calamità naturali. L’ecobunus per la ristrutturazione a fini energetici è confermato ma cambia: resta uguale al 65% per i pannelli solari termici, pompe di calore e cappotti termici per gli edifici, mentre scende al 50% per interventi ritenuti meno efficaci come la sostituzione degli infissi, le schermature solari e gli impianti di riscaldamento con caldaia a condensazione. Il piano straordinario per gli invasi idrici prevede un fondo di 50 milioni di euro, da spendere tra il 2018 e il 2020, per interventi finalizzati ad aumentare l’efficienza degli invasi. Questo per limitare i danni della siccità registrati la scorsa estate. Per la bonifica dei rifiuti radioattivi viene istituito un fondo gestito dal Ministero dell’Ambiente. La dotazione è pari a 5 milioni l’anno dal 2018 al 2020. Serviranno a bonificare i “siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità“.

Per quanto riguarda le assicurazioni contro le calamità naturali per gli edifici a scopo abitativo, infine, sarà possibile detrarre il premio pagato ma solo per le polizze che verranno stipulate dopo l’entrata in vigore della legge.

Fonte: ecoblog.it

Ristrutturazioni e risparmio energetico: tutte le novità 2017

La Legge di bilancio 2017 ha previsto la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, sia della detrazione del 50% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizio che di quella del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. eco bonus). Ma le novità non finiscono qui: vediamo, dunque, cosa cambia dal 2017ristrutturazioni

Detrazione sulle ristrutturazioni

Come accennato, anche per il 2017, ai fini IRPEF si può fruire della detrazione per le spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni degli edifici residenziali (fondazioni, tetti, muri maestri, lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e altre parti dell’edificio ad uso comune), nonché per la realizzazione degli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La percentuale di detrazione è pari al 50% nel limite di spesa annuo di 96.000 euro.

 

Detrazione sul risparmio energetico

Stessa proroga (quindi sino al 31 dicembre 2017) interessa la detrazione del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Non cambiano i limiti e le tipologie di spese agevolabili per cui in linea generale l’ammontare massimo della detrazione di cui è possibile usufruire è pari a:

  • 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’apposita tabella;
  • 60.000 euro per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi;
  • 60.000 euro per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • 30.000 euro per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore.

Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65% è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (70%) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75%). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Fonte: fiscoinopratica.it