Rapporto Ecomafia 2018. Assobioplastiche: il ministro Costa conferma l’illegalità nel settore degli shopper e la necessità controlli

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Marco Versari, presidente di Assobioplastiche, ha commentato: “Ringraziamo il Ministro Costa per aver riconosciuto la gravità del fenomeno degli shopper illegali” . Nel corso della presentazione odierna del rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, nel cui ambito sono stati illustrati anche i dati dell’Osservatorio di Assobioplastiche, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha evidenziato quanto sia ancora pesante il fenomeno dell’illegalità nel settore degli shopper, sottolineando la necessità di proseguire sulla strada dei controlli, specialmente nei confronti dei produttori dei sacchetti fuorilegge. Marco Versari, presidente di Assobioplastiche, ha commentato: “Ringraziamo il Ministro Costa per aver riconosciuto la gravità del fenomeno degli shopper illegali. Produttori e trasformatori della filiera italiana delle bioplastiche si augurano che i controlli vengano intensificati, a tutela dell’ambiente, specialmente quello marino, di una legislazione tra le più avanzate in Europa e di posti di lavoro frutto di ingenti investimenti in ricerca e innovazione”.

I DATI DELL’OSSERVATORIO DI ASSOBIOPLASTICHE

Il 15 maggio 2017, il Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale della Guardia di Finanza, nell’ambito di relazioni operative indicate dal Comandante delle Unità Speciali, ha resi pubblici gli esiti delle azioni controllo, preventive e repressive, nel settore degli imballaggi di materiale plastico non rispondenti ai vigenti dettati normativi.

Nel complesso, le attività di servizio, svolte su scala nazionale, concretizzatesi attraverso l’esecuzione di centinaia di controlli, hanno consentito:

✓ la contestazione di altrettanti illeciti amministrativi per la violazione dell’art. 2 del D.L. 25 gennaio 2012, per un totale di sanzioni pecuniarie pari a 3.000.000,00 di euro;

✓ la denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie di numerosi soggetti che, anche in concorso tra loro, si sono resi responsabili del reato di “Frode nell’esercizio del commercio”;

– il sequestro di:

circa 2.000.0000 di sacchetti di plastica illegali kg 2.380 di materia prima atta a produrre detti beni;
vari cliché impiegati per la stampigliatura di loghi e diciture ingannevoli sugli shopper destinati ai consumatori.

Il 27 novembre 2017, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri ha resi pubblici gli esiti delle azioni controllo, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, presso gli esercizi commerciali che vendevano o utilizzavano borse di plastica per il trasporto/asporto merci.

Dai controlli sono scaturiti:

✓ 18 notizie di reato;

✓ 269 sequestri di materiali non a norma;

✓ 432 verbali amministrativi;

✓ importo totale contestato di sanzioni amministrative di circa 2 milioni di euro.

Sempre nel corso del periodo di riferimento, va rilevata una notevole attività anche da parte dei Comandi delle Polizie Locali delle città italiane.

Dai controlli sono scaturiti:

 NAPOLI – Comando Unità Operativa Ambientale della Polizia Locale:

– 1.600.000 sacchetti sequestrati per un totale di 40.000 euro di sanzioni;

– 3.500 sacchetti sequestrati oltre a 5.000 euro di sanzioni a Pianura;

–  7.200 sacchetti sequestrati oltre a 5.000 euro di sanzioni a Poggioreale;

– 109.000 sacchetti sequestrati oltre a 5.000 euro di sanzioni a Arenaccia;

– 2.500 sacchetti sequestrati oltre a 5.000 euro di sanzioni presso un emporio in Centro Città;

 MILANO – Unità Antiabusivismo della Polizia Locale

– 270.000 sacchetti sequestrati in zona Sarpi

 TORINO – Comando Unità Operativa Ambientale della Polizia Locale:

– 64.000 sacchetti sequestrati in Piazza della Repubblica;

– 114 colli, 443 rotoli da mille sacchetti e altri 87.000 sacchetti “sfusi” sequestrati a Piazza della Repubblica.

Fonte: ecodallecitta.it

Sacchetti “falsi bio”, a Torino il pm Guariniello apre un fascicolo per frode. Occhio al marchio…

In seguito alla denuncia di Assobioplastiche circa i sacchetti commercializzati come “biodegradabili” ma non conformi alla legge, il pm di Torino Raffaelle Guariniello ha aperto un fascicolo per frode in commercio e ha affidato ai carabinieri del NAS l’identificazione delle aziende che producono e distribuiscono prodotti non conformi380238

Assobioplastiche segnala che in seguito alla sua denuncia circa i sacchetti commercializzati con la dicitura “biodegradabile” ma non conformi alla legge, il pm di Torino Raffaelle Guariniello ha aperto un fascicolo per frode in commercio e ha affidato ai carabinieri del NAS l’identificazione delle aziende che producono e distribuiscono prodotti non conformi. Come riscontrato anche nel nostro giro esplorativo fra i negozi e i mercati del centro di Torino, infatti, i sacchetti usa e getta messi fuori legge dal bando italiano restano ancora la maggioranza, fatta eccezione per le catene d’abbigliamento passate negli ultimi anni – in gran parte – alla carta. I sacchetti compostabili rimangono perlopiù confinati alla grande distribuzione, mentre la maggior parte degli esercizi commerciali e la quasi totalità degli ambulanti si serve di sacchetti in plastica ultraleggera, e in alcuni casi di sacchetti additivati, anch’essi inclusi nel divieto entrato  ufficialmente in Gazzetta Ufficiale.  Come ricordato nell’articolo sopra citato, e in diverse altre occasioni, i sette anni di comunicati contraddittori, ricorsi e inversioni di rotta impiegati per l’approvazione della legge hanno lasciato una gran confusione fra i commercianti, molti dei quali si ritrovano ad oggi ancora all’oscuro del divieto, e delle sanzioni in cui rischiano di incorrere.

Assobioplastiche ricorda che:

  1. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (n. 116/2014) del Decreto Legge Competitività (n. 91/2014), è ribadito il divieto di commercializzazione degli shopper monouso non biodegradabili e compostabili.

    La suddetta legge di conversione del Decreto Legge Competitività, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto scorso, contiene una norma (art. 11, comma 2-bis) che fa scattare dallo scorso 21 agosto le sanzioni pecuniarie previste per la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore.

    2.La sanzione per chi commercializza prodotti non conformi – che si applica anche qualora tali prodotti vengano ceduti al pubblico a titolo gratuito [v. art. 1, lett. d) D.M. 18 marzo 2013, n. 67447] – parte da 2.500 euro per arrivare a 25.000 euro, aumentata fino a 100 mila euro se la violazione riguarda quantità ingenti di sacchetti (oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore: v. articolo 2, comma 4, del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116).

    3. I prodotti monouso conformi sono solo quelli certificati biodegradabili e compostabili in accordo con la norma UNI EN 13432:2002

Gli enti certificatori più comunemente utilizzati dai produttori dei manufatti biodegradabili e compostabili al fine di certificarne la piena rispondenza alla UNI EN 13432:2002 sono AIB Vincotte, Certiquality s.r.l. e Dincertco.
In Italia è stato sviluppato da alcuni anni un efficiente sistema di marcatura e riconoscimento dei manufatti biodegradabili e compostabili a cura del Consorzio Italiano Compostatori (con la collaborazione dell’ente certificatore Certiquality s.r.l.) che rilascia il marchio “Compostabile-CIC”.Quanto ai sacchi non biodegradabili e compostabili, gli spessori che questi debbono possedere per essere considerati riutilizzabili, e dunque commercializzabili, sono quelli indicati dalla normativa di cui sopra, ossia: 200 micron per i sacchi con maniglia esterna destinati all’uso alimentare; 100 micron per i sacchi con maniglia esterna non destinati all’uso alimentare; per i sacchi cosiddetti a fagiolo, cioè senza manici esterni, 100 micron se destinati all’uso alimentare, 60 micron se non destinati all’uso alimentare.

Fonte: ecodallecitta.it