Caldaie a biomasse e detrazioni del 65%. Ecco quando si può fare

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L’accesso alle detrazioni del 65% per le caldaie a biomassa non è affatto scontato. Infatti, questo tipo di interventi non rientra esplicitamente in nessuno di quelli enumerati dalla legge Finanziaria 2007 (legge 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche), ma può essere fatto rientrare tra gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici esistenti. I quattro commi della finanziaria, lo ricordiamo, sono il comma 344, che riguarda, appunto, la riqualificazione energetica di edifici esistenti; il comma 345, inerente gli interventi sull’involucro dell’edificio o delle unità immobiliari (coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi); il comma 346, che riguarda l’installazione di pannelli solari termici; il comma 347, sugli interventi di sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie a condensazione, con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia. Quindi, l’installazione delle caldaie a biomassa, per poter beneficiare delle detrazioni del 65%, deve essere fatta rientrare nel comma 344, come intervento di riqualificazione di un edificio esistente. Attenzione però: si parla di edificio e non delle singole unità immobiliari che lo compongono, per cui, la documentazione che occorre approntare, anche qualora l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, dovrà fare riferimento all’edificio nel quale essa è inserita. L’edificio (e non l’unità immobiliare) dovrà, grazie all’intervento, raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/03/08. A tal fine, l’art. 3. c. 3 del DM 11/03/08 (modificato dal DM 26/1/10) ha stabilito che, ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali, in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.

Vediamo nel dettaglio i requisiti che deve avere l’intervento per poter accedere alle detrazioni:

1) Deve essere realizzato in un edificio esistente.

2) Deve essere realizzato in un edificio dotato di impianto di riscaldamento.

3) La caldaia a biomassa deve avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5.
4) La caldaia a biomassa deve rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 (disponibile su questo sito) e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti.
5) La caldaia a biomassa deve utilizzare combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

6) I valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, nel caso di edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell’allegato C al D. Lgs. 192/05; nel caso di impianto termico a biomassa installato in un’unità immobiliare facente parte di un edificio con più unità o di un condominio, si ritiene che sia possibile limitare quest’obbligo alla sola unità immobiliare oggetto di intervento.
7) Il rispetto dei predetti requisiti deve essere dichiarato nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.

L’accesso alle detrazioni fiscali del 65% non è quindi semplice, soprattutto nel caso di interventi realizzati a servizio di singole unità immobiliari facenti parte di edifici più grandi (si pensi ai condomini). Ma può essere molto conveniente, poiché consente di ammortizzare in tempi rapidi le spese per l’intervento. Per questo consigliamo di verificare con molta attenzione se sussiste la possibilità di ottenere l’incentivo, verificando possibilmente con l’ausilio di un esperto se non sia meglio ottenere un altro incentivo, come le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (al 50%), o il Conto termico.

Fonte: Legambiente.it

 

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